Quando si eseguono lavori su un immobile, è fondamentale individuare il titolo abilitativo corretto da presentare al Comune. Il D.P.R. 380/2001, noto come Testo Unico dell’Edilizia, stabilisce tre principali strumenti autorizzativi: la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e il Permesso di Costruire.
La CILA è la pratica edilizia più semplice. Si utilizza per interventi di manutenzione straordinaria che non coinvolgono le strutture portanti e non modificano la volumetria o la destinazione d’uso dell’immobile. Rientrano in questa categoria le opere interne come lo spostamento di tramezzi, il rifacimento di impianti o l’adeguamento dei servizi igienici. Non richiede autorizzazione esplicita da parte del Comune, ma va asseverata da un tecnico abilitato.
La SCIA è invece necessaria quando gli interventi diventano più complessi e interessano le strutture portanti (lieve entità), le facciate o comportano una ristrutturazione edilizia significativa, purché non vi siano modifiche sostanziali all’assetto urbanistico o aumenti volumetrici. Richiede la presentazione di un progetto da parte di un tecnico e consente l’inizio dei lavori contestualmente al deposito della segnalazione, salvo diversa indicazione del Comune.
Il Permesso di Costruire (PDC) è richiesto per interventi di maggiore impatto sul territorio o sull’organismo edilizio. È obbligatorio per nuove costruzioni (o ampliamenti del volume esistente), cambi di destinazione d’uso con rilevanza urbanistica e per tutte le forme di ristrutturazione edilizia e urbanistica che modificano in modo sostanziale l’immobile, anche attraverso l’incremento delle unità immobiliari, la modifica della sagoma o l’incidenza sulle caratteristiche urbanistiche della zona (. A differenza della CILA e della SCIA, il PdC deve essere rilasciato formalmente dal Comune dopo un’istruttoria tecnica.
In sintesi, la scelta del titolo edilizio corretto dipende dalla natura dell’intervento da eseguire. È sempre opportuno affidarsi a un tecnico abilitato, in grado di valutare con precisione il quadro normativo e urbanistico locale, evitando errori che potrebbero comportare sanzioni o blocchi amministrativi. La corretta gestione preliminare delle pratiche edilizie è una garanzia di regolarità e tutela, sia per il committente sia per il professionista incaricato.