TOLLERANZE COSTRUTTIVE – Art. 34-bis del DPR 380/2001

La normativa vigente può risultare fuorviante rispetto a quanto effettivamente previsto dall’articolo di legge. È assolutamente errato ritenere che l’applicazione delle tolleranze costruttive sia valida indistintamente in tutti gli ambiti.

In materia urbanistica ed edilizia, le tolleranze possono essere applicate, ma è necessario depositare presso il Comune una relazione sullo stato legittimo dell’immobile, corredata da un elaborato grafico che dimostri chiaramente che le difformità rientrano nei limiti previsti dalla norma.

Non rientrano nelle casistiche ammesse le discordanze relative all’agibilità: in questo ambito, la tolleranza rimane fissata al 2%. Pertanto, non è possibile applicare margini superiori per quanto riguarda l’altezza abitabile e i rapporti aero-illuminanti, poiché eventuali superamenti pregiudicherebbero la possibilità di dichiarare l’immobile abitabile.

Una risposta a “TOLLERANZE COSTRUTTIVE – Art. 34-bis del DPR 380/2001”

  1. Ottimo spunto di riflessione nella consapevolezza che non può essere demandato all’atto di trasferimento della proprietà l’appuramento delle tolleranze. La problematica resta tuttavia insita nel difficile accoglimento da parte di molti Comuni di una relazione sullo stato legittimo dell’immobile scollegata da una procedura edilizia (Cila/Scia/PDC), quest’ultima non attuabile in quanto le tolleranze non costituiscono difformità.

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